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Dicastero per i Testi Legislativi: antichi volumi conservati nell'archivio Dicastero per i Testi Legislativi: antichi volumi conservati nell'archivio

Dicastero per i Testi Legislativi

Il compito principale è di aggiornare il testo dei due Codici, latino e orientale, ovvero il nucleo centrale della legislazione universale della Chiesa. Svolge questa funzione interpretando i testi dubbi e, nel caso, proponendo al Papa modifiche o integrazioni dei testi dei canoni

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Come afferma un principio giuridico, il Diritto segue la vita. Il Dicastero per i Testi Legislativi, in particolare, promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e l’accoglienza del Diritto canonico della Chiesa latina e di quello delle Chiese orientali ed offre l’assistenza per la sua corretta applicazione. Il prefetto è monsignor Filippo Iannone, il segretario è monsignor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Competenze

Il Dicastero per i Testi Legislativi assolve le proprie mansioni al servizio innanzitutto del Papa, supremo legislatore. Compete a questo Dicastero, come si ricorda nella Costituzione apostolica “”, formulare l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa, approvata in forma specifica dal Pontefice, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana competenti sulle materie prese in esame. Il Dicastero, studiando la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali e secondo le sollecitazioni che gli pervengono dalla prassi ecclesiale, esamina l’eventuale presenza di lacunae legis e presenta al Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Questo organismo è in contatto con le diverse istanze della Chiesa, in particolare i Dicasteri della Curia Romana e le Conferenze episcopali, in modo da identificare la necessità di eventuali cambiamenti delle norme o per accogliere suggerimenti. Una particolare attenzione viene inoltre posta alla corretta prassi canonica, in modo che il Diritto nella Chiesa sia adeguatamente inteso e correttamente applicato.

Cenni storici

Il Dicastero per i Testi Legislativi è sorto nel contesto della codificazione canonica del 1917. In quell’anno con il Motu Proprio  Benedetto XV istituisce la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico: “Sull’esempio dei nostri predecessori, i quali affidarono l’interpretazione dei decreti del Concilio di Trento ad un’apposita assemblea di padri cardinali - si legge in questo documento - noi istituiamo un Consiglio, o una Commissione, alla quale spetterà l’esclusivo diritto di pronunciarsi sull’interpretazione autentica dei canoni del Codice”. Giovanni XXIII istituisce poi, nel 1963, la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, al fine di preparare, alla luce dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV. Nel 1967 Paolo VI istituisce la Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II con il Motu Proprio  del 2 gennaio 1984 istituisce la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico. Con la Costituzione Apostolica  del 28 giugno 1988, la Commissione viene trasformata nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con una competenza più ampia ed articolata. Con la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, promulgata il 5 giugno 2022 e che ha abrogato la Pastor Bonus, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi diventa il Dicastero per i Testi Legislativi.

Dicastero per i Testi Legislativi: un volume sul Diritto ecclesiastico
Dicastero per i Testi Legislativi: un volume sul Diritto ecclesiastico

Diritto, misericordia e carità

Le competenze richieste per coloro che lavorano all’interno di questo Dicastero si legano all’ambito giuridico. Si richiedono il titolo accademico in Diritto canonico ed anche una certa conoscenza delle lingue moderne, oltre al latino, in modo da poter soddisfare le richieste di consultazione che provengono dai vari Paesi. In genere, gli officiali che vengono assunti presso il Dicastero hanno anche già un’esperienza maturata in questo ambito della vita ecclesiale, avendo svolto nelle loro Diocesi o nei loro istituti, se religiosi, ministeri che presuppongono la conoscenza del Diritto. Alle competenze si deve poi aggiungere uno sguardo specifico. Promuovere la conoscenza del Diritto Canonico significa, innanzitutto, comprendere che il Diritto canonico si differenzia dagli altri sistemi giuridici: è fondato, infatti, sulla legge naturale e la legge divina che rappresentano, in definitiva, i parametri di giustizia che deve seguire l’autorità ecclesiastica. Per questo, la legge canonica attribuisce a chi esercita l’autorità tutti gli strumenti necessari per adeguare il rigore e le esigenze della legge alla giustizia nel caso concreto. E, soprattutto, il Diritto canonico è vivificato da una esortazione permanente: quella di non dimenticare le esigenze della carità e della misericordia nell’applicare la legge. Come sottolinea San Tommaso, “la misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione, la giustizia senza misericordia è crudeltà”.

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21 giugno 2025, 14:10