Il Dicastero delle Cause dei Santi
Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano
Questo è il Dicastero vaticano preposto a scandagliare nelle vite dei candidati agli altari: cercare nei loro connotati quelli del Vangelo, perché ogni cristiano possa vederli come testimoni credibili e soprattutto imitabili. Dietro la proclamazione di un Santo c’è un impegno collettivo scrupoloso, che dura anche decenni. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei santi è il cardinale Marcello Semeraro, mentre il segretario l’arcivescovo Fabio Fabene.
Cenni storici
Nel 1969 san Paolo VI, con la Costituzione Apostolica , ha creato le Congregazioni per il Culto Divino e per le Cause dei Santi, dividendo tra loro i compiti della Sacra Congregazione dei Riti. La stessa Costituzione articola la struttura della nuova Congregazione in tre Uffici: quello giudiziale, quello del Promotore Generale della Fede e quello storico-agiografico. Con la Costituzione Apostolica del 1983, san Giovanni Paolo II ha provveduto ad una profonda riforma della procedura delle Cause di canonizzazione (che vanno istruite dai vescovi diocesani iure proprio) e alla ristrutturazione della Congregazione, che è stata dotata, tra l'altro, di un Collegio di Relatori, con il compito di curare la preparazione delle Positiones super Martyrio oppure super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis dei Servi di Dio. Successivamente, con la Costituzione Apostolica del 1988, ha cambiato la denominazione in Congregazione delle Cause dei Santi. Nel 2022, con la Costituzione Apostolica , Papa Francesco ha modificato il nome in Dicastero delle Cause dei Santi. In vista del Giubileo del 2025, Francesco ha istituito, all’interno del Dicastero, la “Commissione dei Nuovi Martiri – Testimoni della Fedeâ€, per elaborare un Catalogo di tutti coloro, anche di altre confessioni cristiane, hanno versato il loro sangue per confessare Cristo e testimoniare il suo Vangelo.
Le competenze
Compete a questo Dicastero, come si ricorda nella Costituzione apostolica , seguire l'iter di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio assistendo i vescovi nell’inchiesta su martirio o virtù eroiche oppure offerta della vita e sui miracoli di un fedele cattolico. Iniziata la causa, viene chiamato Servo di Dio, e per il quale è sempre necessaria una autentica, diffusa e duratura “fama di santitàâ€, ossia l'opinione comune secondo cui la sua vita è stata integra, ricca di virtù cristiane e feconda per la comunità cristiana.
La nuova normativa nelle Cause dei Santi, introdotta nel 1983, ha abbreviato di molto i tempi dei processi di beatificazione e canonizzazione. La lunghezza delle Cause dipende comunque da molti fattori: dal numero dei testimoni e specialisti da ascoltare nella fase diocesana, che possono essere anche molte decine, ai tempi di stesura delle Positiones, fino all’esame da parte dei consultori teologi e storici. Vi sono poi i tempi dei periti medici, quando si tratta di esaminare un possibile miracolo di guarigione. Se questi passaggi sono stati positivi, la causa passa poi alla sessione ordinaria dei membri del Dicastero, i cardinali e vescovi. L’ultima parola spetta al Papa, alla cui approvazione il prefetto sottopone le varie cause. Il bilancio spirituale e pastorale di questi 56 anni dall’istituzione della Congregazione per le Cause dei Santi, vede, fino al 2020, 3003 beatificazioni e 1479 canonizzazioni. Annualmente, essendoci normalmente due sessioni ordinarie al mese e in ciascuna l’esame di di tre-quattro cause, il numero di quelle portate a conclusione in un anno è di 70-80.
Partendo dalla “fama di santità e di segni†presso il popolo di Dio, l’indagine ha una prima fase nella diocesi. Una volta portata a Roma, ad essa è assegnato un relatore che guiderà il postulatore nella preparazione del volume dove sono sintetizzate le prove raccolte in diocesi al fine di ricostruire la vita e di dimostrare le virtù o il martirio nonché la relativa fama di santità e di segni del Servo di Dio. È la Positio, che viene studiata da un gruppo di teologi e, nel caso di una “Causa anticaâ€, su un candidato vissuto molto tempo prima, anche da una commissione di Storici. Se il loro parere è favorevole, il dossier viene sottoposto ad un ulteriore giudizio dei cardinali e vescovi del Dicastero. In caso di approvazione, il Papa può autorizzare la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù cristiane o sul martirio oppure sull’offerta della vita del Servo di Dio, che così diviene venerabile.
La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione: una guarigione giudicata scientificamente inspiegabile da una Commissione medica composta da specialisti, sia credenti sia non credenti. Anche sul miracolo si pronunciano prima i consultori teologi e poi i cardinali e vescovi del Dicastero e il Pontefice autorizza il relativo decreto. Perché il Beato possa essere dichiarato Santo, gli si deve attribuire l’intercessione efficace in un secondo miracolo, avvenuto però successivamente alla beatificazione. Il Dicastero stabilisce la procedura canonica da seguire per verificare e dichiarare l’autenticità delle reliquie dei santi e per garantire la loro conservazione. Giudica in merito alla concessione del titolo di Dottore della Chiesa da attribuire ad un Santo, dopo aver ottenuto il voto del Dicastero per la Dottrina della Fede circa la sua eminente dottrina.
Il lavoro amministrativo e le spese
La causa di beatificazione e canonizzazione è un lavoro complesso e articolato, con spese legate al lavoro delle commissioni, alla stampa dei documenti, alle riunioni degli esperti. Il Dicastero pone sempre attenzione al contenimento dei costi, e le norme amministrative approvate da Papa Francesco nel 2016, che garantiscono la trasparenza e la regolarità amministrative. Alimentato in vario modo, presso la Congregazione è pure costituito un “Fondo di solidarietà†per le Cause che hanno minori risorse.
La fama di Santità
La causa di beatificazione e canonizzazione riguarda un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità o di martirio o di offerta della vita. Per l’inizio di un processo di beatificazione è quindi sempre necessaria una certa “fama di santità†della persona, ovvero l'opinione comune della gente secondo cui la sua vita è stata integra, ricca di virtù cristiane. Questa fama deve durare e può ingrandirsi. Quelli che hanno conosciuto la persona parlano dell’esemplarità della sua vita, della sua influenza positiva, della sua fecondità apostolica, della sua morte edificante.
La fase diocesana
La canonizzazione è solo l’ultimo gradino di una scala che ne presuppone altri: il candidato, per diventare ufficialmente santo, deve essere prima servo di Dio, poi venerabile, poi beato. È chiamato servo di Dio il fedele cattolico di cui è stata iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione. La prima fase dev’essere quindi l’apertura ufficiale del processo. La persona viene definita Servo/a di Dio e il postulatore, appositamente nominato dal Vescovo, raccoglie documenti e testimonianze che possano aiutare a ricostruire la vita e la santità del soggetto. Obiettivo è spesso quello di verificarne l'eroicità delle virtù, ovvero la disposizione abituale a compiere il bene con fermezza, continuità e senza esitazioni. Occorre cioè dimostrare che il candidato le ha praticate a un livello molto elevato, fuori dal comune. In altri casi, l’oggetto della verifica riguarda i requisiti del martirio cristiano. La ricostruzione viene fatta seguendo due piste: ascoltando le testimonianze orali delle persone che hanno conosciuto il Servo di Dio e possono raccontare con precisione fatti, eventi, parole; raccogliendo i documenti e gli scritti riguardanti il Servo di Dio. Se le condizioni preliminari sembrano concordi, il Vescovo può introdurre la causa in vista della canonizzazione. Il processo di beatificazione, salvo una particolare dispensa papale, non può iniziare prima che siano passati almeno 5 anni dalla morte del candidato. Il vescovo diocesano nomina un tribunale composto da un suo delegato, da un Promotore di Giustizia (a livello di Congregazione ci sarà poi un Promotore Generale della Fede) e da un notaio attuario. Una apposita commissione storica raccoglie tutti i documenti che riguardano il Servo di Dio e i suoi scritti. Infine due censori teologi devono valutare i medesimi scritti, se vi sia qualcosa di contrario alla fede o alla morale. Tutte le informazioni vengono raccolte e poi sigillate nel corso di una sessione di chiusura, presieduta dal Vescovo.
La fase romana
Terminato questo lavoro, si chiude la fase diocesana del processo e tutto il materiale viene consegnato a Roma al Dicastero delle Cause dei Santi che, tramite un suo Relatore, guiderà il postulatore nella preparazione della Positio, cioè del volume che sintetizza le prove raccolte in diocesi; ha così inizio la cosiddetta fase romana del processo. La Positio deve dimostrare con sicurezza la vita, le virtù o il martirio e la relativa fama del Servo di Dio. Essa sarà studiata da un gruppo di teologi e, nel caso di una “Causa storica†(quella che riguarda un candidato vissuto molto tempo prima e per il quale non vi siano testimoni oculari), anche da una Commissione di storici. Se questi voti saranno favorevoli (almeno in maggioranza qualificata), il dossier sarà sottoposto ad un ulteriore giudizio dei Vescovi e dei Cardinali del Dicastero. Se il giudizio di questi ultimi è ugualmente favorevole, il Papa può autorizzare la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù o sul martirio del Servo di Dio, che così diviene venerabile: gli viene riconosciuto cioè di aver vissuto le tre virtù teologali (fede, speranza e carità) e le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) in grado “eroicoâ€, o di aver subito un vero martirio. I candidati alla santità infatti, possono essere: i martiri, coloro che hanno accolto cristianamente l’uccisione in odio alla fede; i cosiddetti confessori, cioè coloro che sono stati testimoni della fede, ma senza il sacrificio supremo della vita. Inoltre dal 2017 è possibile giungere alla Canonizzazione anche attraverso una terza via: l’offerta della vita, senza uccisione in odio alla fede e senza il prolungato esercizio di virtù eroiche; si tratta di persone che hanno volontariamente e liberamente offerto la loro vita per gli altri, perseverando «fino alla morte in questo proposito, in un supremo atto di carità».
La beatificazione
La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione. Questo evento miracoloso in genere è una guarigione ritenuta scientificamente inspiegabile, giudicata tale da una commissione medica convocata dal Dicastero delle Cause dei Santi e composta da specialisti sia credenti sia non credenti. Importante, ai fini del riconoscimento, è che la guarigione sia completa e duratura, in molti casi anche rapida. Dopo questa approvazione, anche sul miracolo si pronunciano i Vescovi e i Cardinali del Dicastero e il Pontefice autorizza il relativo decreto. Così il Venerabile può essere Beatificato. In seguito a questa proclamazione, il Beato è iscritto nel calendario liturgico della sua diocesi o della sua famiglia religiosa, nel giorno anniversario della morte o in un giorno che si ritenga particolarmente significativo.
La canonizzazione
Perché arrivi alla canonizzazione, ossia affinché possa essere dichiarato Santo, si deve attribuire al Beato un secondo miracolo, avvenuto però successivamente alla beatificazione. Per stabilire chi è santo, quindi la Chiesa utilizza sempre un accertamento canonico: se una volta si poteva diventare santi semplicemente per acclamazione popolare, è almeno dal XVI secolo che la Chiesa ha incominciato a dotarsi di norme specifiche, per evitare confusioni e abusi. Come in tutti i processi, anche in questo caso ci sono una sorta di accusa e di difesa. L’avvocato difensore, se vogliamo usare questo termine, è il postulatore, incaricato di dimostrare la santità del candidato. Colui che è incaricato di “fare le pulci†a testimonianze e documenti è invece il promotore della fede (comunemente noto come “l’avvocato del diavoloâ€). Il primo è nominato da chi ha fatto la proposta di istruire la causa, il secondo è in servizio presso il Dicastero.
Casi particolari
Il Papa può prendere decisioni particolari. Papa Francesco lo ha fatto nei confronti di Giovanni XXIII, che è diventato santo per la sua fama di santità, diffusa da decenni in tutto il mondo, senza che gli venisse riconosciuto un secondo miracolo. E una procedura straordinaria è stata seguita anche da Benedetto XVI nei confronti di Giovanni Paolo II, la cui causa di beatificazione si aprì poche settimane dopo la morte, senza aspettare i cinque anni previsti. Inoltre, vi sono casi che procedono per equipollenza, applicata sia ai casi di beatificazione che di canonizzazione; si tratta di una procedura utilizzata dalla Chiesa, mediante la quale il Papa, dopo le dovute verifiche, approva un culto esistente da tempo, senza attendere il verificarsi di un miracolo. Si distingue dalle beatificazioni e canonizzazioni formali, per le quali la Chiesa prevede un regolare processo e il rispettivo miracolo.
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