Vaticano, impossibile cancellarsi dal Registro dei Battesimi
Alessandro De Carolis - Città del Vaticano
Si può abbandonare la Chiesa, se lo si vuole. Quello che non si può fare è cancellarsi dal Registro di Battesimo, perché per la Chiesa la ricezione di questo sacramento è un âfattoâ storico fondamentale che deve essere annotato con puntualità, poiché dal Battesimo discendono tutti gli altri sacramenti e dunque è essenziale accertare se sia stato amministrato. Di conseguenza, ânon è consentito modificare o cancellareâ i dati iscritti nel Registro dei sacramenti, âsalvo che per correggere eventuali errori di trascrizioneâ.
Riscontro oggettivo di un fatto
A chiarire la questione è intervenuta oggi, 17 aprile, la nota esplicativa firmata, in data 7 aprile, dai vertici del Dicastero per i testi Legislativi, lâarcivescovo Filippo Iannone e il vescovo Juan Ignacio Arrieta. Il Diritto Canonico, si legge allâinizio del documento, ânon consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizioneâ. Scopo del Registro, si precisa, è quello di âdare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenzaâ, quindi ârappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesaâ.
Battesimi, certezza della ricezione
La nota ricorda lâobbligo delle parrocchie di tenere e custodire il Registro con lâannotazione dei sacramenti come quello del Battesimo, il quale peraltro è âcondizioneâ degli altri - âdella cresima, dellâordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dellâadozione - e quindi, si afferma, stabilire âla ricezione validaâ di questi sacramenti ârichiede certezza sulla ricezione del Battesimoâ. In questo senso la cura dei registri parrocchiali, si legge nella nota, serve al âbuon ordine amministrativo-pastorale, per motivi teologiciâ ma anche, si sottolinea, per la âsicurezza giuridicaâ e âlâeventuale tutela dei diritti della persona coinvolta e di soggetti terziâ.
Nessun limite alla libertà personale
Anche se il canone 535 del Codice di Diritto Canonico ânon lo afferma esplicitamenteâ, dallâobbligatorietà con cui si âprescrivono lâiscrizione e la certificazione degli atti si desume senza dubbioâ, ribadisce la nota vaticana, lââassoluto divietoâ di intervenire su un Registro di Battesimo. Il quale, dâaltra parte, non essendo âuna lista di membriâ ma la sola attestazione di un âfatto storico ecclesialeâ, ânon intende - asserisce la nota - accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesaâ. Questo perché, si legge ancora, i âsacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesaâ.
Lâatto di defezione
Eventualmente, prosegue il documento dei testi Legislativi, al Registro di Battesimo dovrà essere apportato il cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholicaâ, ovvero âquando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolicaâ. Dunque, âanche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un'udienza in contraddittorioâ.
Non si può battezzare chi già lo è
La nota ricorda che la âcondizione di battezzatoâ è âun elemento oggettivoâ e che ânon è possibile battezzare chi è già battezzatoâ, poiché si tratterebbe di unâazione âsemplicemente nullaâ dal punto di vista sacramentale. Come esempio si porta quello riguardante il canone 869 che, non rappresentando âaffatto unâipotesi di nuova amministrazione del battesimoâ consente al ministro di impartire âsub conditione il Battesimo nei casi in cui risulti âincertoâ se un soggetto â di solito un bambinoâ lo abbia o meno ricevuto. In questi casi, scrive la nota, ânon câè una nuova amministrazione del Battesimo, poiché il ministro pone come condizione di efficacia dei suoi atti di non voler amministrare il Battesimo nel caso il soggetto fosse già stato battezzatoâ.
Testimoni del sacramento
Da ultimo si sottolinea la richiesta che nella celebrazione del Battesimo, âcome peraltro in altri sacramenti non iterabili, vi sia la presenza di testimoniâ che possano dare âcertezza del fatto avvenutoâ e che si deve registrareâ. Peraltro, conclude la nota, un âtestimone non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazioneâ.
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