Il Papa amplia tutele e diritti dei genitori che lavorano in Vaticano
Vatican News
Cinque giorni di permesso retribuito per i dipendenti vaticani in occasione della nascita di un figlio; tre giorni ogni mese di permesso retribuito per i genitori di figli disabili. Sono due delle nuove disposizioni pubblicato oggi, 11 agosto, che amplia le tutele e i diritti dei lavoratori dello Stato della Città del Vaticano in diverse materie. Il documento, firmato dal prefetto della Segreteria per l’Economia, Maximino Caballero Ledo, è stato approvato da Leone XIV che ha ricevuto lo scorso 28 luglio lo stesso Caballero, il quale ha presentato al Papa le delibere del Consiglio dell’ULSA, organismo composto da rappresentanti di diversi enti della Santa Sede e del Governatorato e dai rispettivi loro dipendenti.
Tra le novità del Rescriptum - che va a modificare alcuni paragrafi del Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia e delle Norme per la disciplina della concessione dell’assegno familiare - anzitutto quella che riguarda il permesso di paternità. “Il dipendente ha diritto a cinque giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlioâ€, si legge nel documento. “I cinque giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del dirittoâ€. Al padre lavoratore spetta, per i cinque giorni del permesso, “un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizioâ€.
Famiglie con figli disabili
Quanto alle famiglie con bambini disabili “in situazione di gravità accertataâ€, si dispone che “i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzatiâ€. “Nell’ottica di assecondare una più ampia disponibilità di tempo per l’assistenza al familiare disabileâ€, la concessione dei permessi – salvo casi autorizzati dalla competente autorità - comporta per il dipendente “l’impossibilità di effettuare altra attività lavorativaâ€, la cui eventuale autorizzazione deve essere revocata.
L’accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità, specifica il Rescriptum, è effettuato da un Collegio medico, sulla base di tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato. Il giudizio di tale Collegio è “insindacabileâ€.
Al nucleo familiare di una persona riconosciuta dal Collegio medico come disabile in situazione di gravità o inabile spetta l’assegno familiare. Ne hanno diritto anche i titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili o disabili gravi dal Collegio medico.
Assegni familiari
Proprio in tema di assegni familiari, il Rescritto chiarisce che ne sono beneficiari i nuclei familiari con “figli legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiutiâ€; se studenti, “nel periodo di studi secondari fino all’età massima di 20 anni compiuti†o “per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di 26 anni compiutiâ€. Tali studi devono essere documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall’università.
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