Cor Orans: documento sui monasteri femminili
Amedeo Lomonaco Città del Vaticano
¡°Cor Orans¡±, della Congregazione per gli Istuti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. E' il documento, presentato oggi nella Sala Stampa della Santa Sede. Alla presentazione sono intervenuti mons. José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione, e padre Sebastiano Paciolla, sottosegretario del medesimo dicastero. Per mandato del Papa, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha redatto l¡¯Istruzione, offerta ¡°alla Chiesa con particolare riferimento ai monasteri di rito latino, ¡°per rendere chiare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell¡¯eseguirla¡±. Ai microfoni di Vatican News, padre Paciolla si sofferma sulle principali linee dell'Istruzione, soffermandosi in particolare sll'importanza della formazione e dell'autonomia del monastero.
Sono diversi i temi e gli aspetti su cui si sofferma l'Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica ¡°Vultum Dei quaerere¡± sulla vita contemplativa femminile. Di seguito una sintesi del documento:
Autonomia del monastero
La Chiesa ¨C si legge nel documento - riconosce ad ogni monastero sui juris ¡°una giusta autonomia giuridica, di vita e di governo, mediante la quale la comunità delle monache può godere di una propria disciplina¡±. Con il nome di monastero sui juris si intende ¡°la casa religiosa della comunità monastica femminile che, avendo i requisiti per una reale autonomia di vita, è stata legittimamente eretta dalla Santa Sede e gode di autonomia giuridica, a norma del diritto¡±. L¡¯autonomia del monastero favorisce ¡°la stabilità di vita e l¡¯unità interna della comunità, garantendo le condizioni per la vita delle monache, secondo lo spirito e l¡¯indole dell¡¯Istituto di appartenenza¡±.
La fondazione
La fondazione di un monastero di monache può avvenire ¡°o ad opera di un singolo monastero o attraverso l¡¯azione della Federazione¡±. Con il nome di Federazione di monasteri si intende ¡°una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti¡±. Nella scelta del luogo della fondazione ¡°l¡¯aspetto della separazione dal mondo deve essere particolarmente previsto e curato, attesa la testimonianza pubblica che le monache sono tenute a rendere a Cristo e alla Chiesa nella vita contemplativa, secondo l¡¯indole e le finalità dell¡¯Istituto di appartenenza¡±.
L¡¯erezione canonica
Un monastero di monache viene eretto in monastero sui juris ¡°su richiesta della comunità del monastero fondatore o per decisione del Consiglio Federale con il benestare della Santa Sede¡±. Tra i requisiti richiesti quello della presenza di ¡°una comunità che abbia dato buona testimonianza di vita fraterna in comune con ¡°la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma, composta da almeno otto monache di voti solenni, purché la maggior parte non sia di età avanzata¡±. Con il nome di Federazione di monasteri si intende ¡°una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti¡±. Il monastero autonomo ¡°ha la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio¡±. I beni del monastero autonomo ¡°sono amministrati da una monaca di voti solenni, con l¡¯incarico di economa, costituita a norma del diritto proprio e distinta dalla Superiora maggiore del monastero¡±. Quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni giungono al numero di cinque - si legge ancora nel documento - "la comunità di detto monastero perde il diritto all'elezione della propria superiora".
³¢¡¯²¹´Ú´Ú¾±±ô¾±²¹³ú¾±´Ç²Ô±ð
³¢¡¯²¹´Ú´Ú¾±±ô¾±²¹³ú¾±´Ç²Ô±ð è una particolare forma di aiuto che ¡°la Santa Sede viene a stabilire in particolari situazioni in favore della comunità di un monastero sui juris che presenta un¡¯autonomia solo asserita, ma in realtà assai precaria o, di fatto, inesistente¡±. ³¢¡¯²¹´Ú´Ú¾±±ô¾±²¹³ú¾±´Ç²Ô±ð si configura ¡°come un sostegno di carattere giuridico che deve valutare se l¡¯incapacità di gestire la vita del monastero autonomo in tutte le sue dimensioni sia solo temporanea o irreversibile, aiutando la comunità del monastero affiliato a superare le difficoltà o a disporre quanto è necessario per addivenire alla soppressione di detto monastero¡±.
Traslazione
Per traslazione si intende ¡°il trasferimento di una comunità monastica dalla propria sede ad un¡¯altra per giusta causa, senza modificare lo status giuridico del monastero, la composizione della comunità e le titolari dei vari uffici¡±. Per realizzare la traslazione è necessario, tra l¡¯altro, ¡°ottenere una decisione del capitolo conventuale del monastero presa a maggioranza dei due terzi dei voti¡±.
Soppressione
Un monastero di monache ¡°che non riesce ad esprimere, secondo l¡¯indole contemplativa e le finalità dell¡¯Istituto, la particolare testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa Sua Sposa, deve essere soppresso, tenuta presente l¡¯utilità della Chiesa e dell¡¯Istituto cui il monastero appartiene¡±. Alla Santa Sede ¡°in questi casi spetta valutare l¡¯opportunità di costituire una commissione ad hoc¡±. Tra i criteri che possono concorrere alla soppressione ci sono: il numero delle monache, l¡¯età avanzata della maggior parte dei membri, la reale capacità di governo e formativa, la mancanza di candidate da parecchi anni, la mancanza della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica. Un monastero di monache ¡°viene soppresso unicamente dalla Santa Sede acquisito il parere del vescovo diocesano¡±.
Vigilanza ecclesiale sul monastero
In ciascuna struttura di comunione o di governo in cui possono configurarsi i monasteri femminili ¡°è loro garantita la necessaria e giusta vigilanza, esercitata principalmente - ma non esclusivamente - mediante la visita regolare di un'autorità esterna ai monasteri stessi¡±. ¡°Ciascun monastero femminile è affidato alla vigilanza di una sola autorità, non essendo più presente nel Codice di Diritto Canonico il regime della doppia dipendenza".
Relazioni tra monastero e vescovo diocesano
Tutti i monasteri femminili, fatta salva l'autonomia interna e l¡¯eventuale esenzione esterna ¡°sono soggetti al vescovo diocesano, che esercita la sollecitudine pastorale¡± in diversi casi. La comunità del monastero femminile ¡°è soggetta alla potestà del vescovo, al quale deve devoto rispetto e riverenza in ciò che riguarda l'esercizio pubblico del culto divino, la cura delle anime e le forme di apostolato corrispondenti alla propria indole¡±. Il vescovo diocesano, inoltre, ¡°in occasione della visita pastorale o di altre visite paterne ed anche in caso di necessità, può prendere egli stesso soluzioni opportune quando constata che esistono abusi e dopo che i richiami fatti alla Superiora maggiore non hanno sortito alcun effetto¡±.
Separazione dal mondo
Si ribadisce che ¡°la separazione dal mondo caratterizza la natura e le finalità degli Istituti di vita consacrata religiosi e corrisponde al dettato paolino di non conformarsi alla mentalità di questo secolo, fuggendo ogni forma di mondanitࡱ. Per la vita religiosa, la clausura ¡°costituisce un obbligo comune a tutti gli Istituti[101] ed esprime l¡¯aspetto materiale della separazione dal mondo - della quale, tuttavia, non ne esaurisce la portata - concorrendo a creare in ogni casa religiosa un¡¯atmosfera ed un ambiente favorevoli al raccoglimento, necessari alla vita propria di ogni Istituto religioso ma particolarmente per quelli dediti alla contemplazione¡±.
I mezzi di comunicazione
Il raccoglimento e il silenzio è di grande importanza per la vita contemplativa in quanto ¡°spazio necessario di ascolto e di ruminatio della Parola e presupposto per uno sguardo di fede che colga la presenza di Dio nella storia personale e in quella delle sorelle [¡] e nelle vicende del mondo¡±. I mezzi di comunicazione pertanto devono essere ¡°usati con sobrietà e discrezione, non solo riguardo ai contenuti ma anche alla quantità delle informazioni e al tipo di comunicazione, affinché siano al servizio della formazione alla vita contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione o di evasione della vita fraterna in fraternità, né danno per la vostra vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedita alla contemplazione¡±.
La clausura
Ogni singolo monastero di monache o Congregazione monastica femminile, ¡°segue la clausura papale o la definisce nelle Costituzioni o in altro codice del diritto proprio, nel rispetto della propria indole¡±. La Chiesa ¡°incoraggia le monache a vivere fedelmente e con senso di responsabilità lo spirito e la disciplina della clausura per promuovere nella comunità un proficuo e completo orientamento verso la contemplazione di Dio Uno e Trino¡±.
Clausura papale
La clausura papale, instaurata nel 1298 da Bonifacio VIII, è quella ¡°conforme alle norme date dalla Sede Apostolica¡± ed esclude compiti esterni di apostolato. La clausura papale, per le monache,¡± ha il significato di un riconoscimento di specificità della vita interamente contemplativa che, sviluppando singolarmente la spiritualità delle nozze con Cristo, diviene segno e realizzazione dell'unione esclusiva della Chiesa Sposa con il suo Signore¡±. La partecipazione di fedeli alle celebrazioni liturgiche nella chiesa o oratorio del monastero oppure alla lectio divina¡± non consente l'uscita delle monache dalla clausura papale né l'ingresso dei fedeli nel coro delle monache, salvo casi particolari a giudizio del Capitolo conventuale¡±. Spetta alla Superiora maggiore del monastero ¡°la custodia immediata della clausura, garantire le condizioni concrete della separazione dal mondo e promuovere, all'interno del monastero, l'amore per il silenzio, il raccoglimento e la preghiera¡±.
Clausura costituzionale
La clausura costituzionale, che ha sostituito nel Codice di Diritto Canonico la clausura papale minore di Pio XII, è un tipo di clausura rivolto a monache che professano la vita contemplativa associando ¡°qualche legittima opera di apostolato o di carità cristiana¡±. Con il nome di clausura costituzionale si intende ¡°lo spazio monastico separato dall¡¯esterno che, come minimo, deve comprendere quella parte del monastero, degli orti e dei giardini riservati esclusivamente alle monache, nella quale solo in caso di necessità può essere ammessa la presenza di estranei¡±. Deve essere¡± uno spazio di silenzio e di raccoglimento, dove possa svilupparsi la ricerca permanente del volto di Dio, secondo il carisma dell¡¯Istituto¡±.
Clausura monastica
Alle espressioni clausura papale e clausura costituzionale, conosciute dal Codice di Diritto Canonico, San Giovanni Paolo II nell¡¯esortazione apostolica postsinodale Vita Consacrata ne aveva aggiunta una terza: la clausura monastica. Per i monasteri di monache contemplative, la clausura monastica, pur conservando il carattere di una più rigorosa disciplina rispetto a quella comune, ¡°permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più ampie di accoglienza e di ospitalitࡱ.
La formazione
La monaca diviene con pieno diritto membro della comunità del monastero sui juris e partecipe dei suoi beni spirituali e temporali ¡°con la professione dei voti solenni, libera e definitiva risposta all¡¯appello dello Spirito Santo¡±. Le candidate si dispongono alla professione solenne ¡°passando per le varie tappe della vita monastica, durante le quali ricevono una formazione adeguata e, sebbene in grado diverso, fanno parte della comunità del monastero¡±. La formazione nella vita monastica contemplativa ¡°si fonda nell¡¯incontro personale con il Signore. Ha inizio con la chiamata di Dio e la decisione di ciascuna di seguire, secondo il proprio carisma, le orme di Cristo, come sua discepola, sotto l¡¯azione dello Spirito Santo¡±. Per formazione permanente o continua si intende ¡°un itinerario di tutta la vita, sia personale sia comunitario, che deve portare alla configurazione al Signore Gesù e all¡¯assimilazione dei suoi sentimenti nella sua totale oblazione al Padre¡±.
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